Cittadinanza
La cittadinanza italiano può essere richiesta e riconosciuta in capo al cittadino straniero quando, in presenza di una serie di presupposti la legge ritiene che il cittadino straniero abbia un forte legame con il territorio italiano, ciò può accadere in varie ipotesi tra le quali il matrimonio con cittadino italiano, la presenza di ascendenti italiani, la nascita e la permanenza sul territorio italiano, la residenza per 10 anni ecc. Ci occupiamo quindi delle pratiche amministrative e dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti e le pratiche illegittime delle pubbliche amministrazioni. Inoltre presentiamo ricorsi al giudice civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadini stranieri con avi italiani (linea maschile e femminile) anche se residenti all'estero, specialmente in sud America. Collaboriamo con avvocati internazionali https://www.smartdualcitizenship.com/
Cittadinanza a 18 anni: è ricevibile la domanda presentata prima dei 19 anni anche se da integrare
11/2021
Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad un cittadino straniero la cui domanda era stata dichiarata irricevibile dal Comune di Roma poiché, sebbene la stessa fosse stata presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, entro lo stesso termine il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all'art.4 comma 2 L.91/92 entro i 19 anni (considerato termine ultimo dal Comune). In particolare, nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l'istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
Cittadinanza italiana a 18 anni ex art. 4 L.91/1992: la prova di aver vissuto in Italia può essere data con qualsiasi mezzo
02/2021
Il tribunale di Roma conferma il suo orientamento per cui nel caso di cittadinanza richiesta da un neo maggiorenne nato in Italia (ex art. 4 L.91 del 1992), non è rilevante che sia stato mai iscritto all’anagrafe.
Si conferma inoltre che l’unico soggetto legittimato passivamente è il Ministero e non anche il Comune. Infine, ricorda che la prova di aver vissuto in Italia (seppur senza mai una residenza formale con iscrizione anagrafica) può essere data con qualsiasi mezzo.
Il Tribunale di Roma su cittadinanza iure sanguinis riconferma la non operabilità della c.d. grande naturalizzazione
10/2020
Il Tribunale di Roma ancora una volta - in una causa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a discendenza maschile - rigetta l'obiezione sollevata dal Ministero della c.d. Grande Naturalizzazione, poichè l'acquisizione di una cittadinanza estera non implica necessariamente la perdita di quella italiana.
Inoltre, il tribunale conferma ancora una volta che la domanda giudiziale può essere esercitata anche prima che siano trascorsi i due anni dalla presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato, poichè "L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole (...) equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto (...)"