
Adozione e Diritto di visita
La presente area di attività riguarda una vicenda molto complessa ma particolarmente diffusa almeno in alcuni tribunali per i Minorenni (tra cui Roma): la c.d. adozione a rischio giudiziario.Negli ultimi anni, alcuni tribunali per i minorenni hanno proceduto a moltissime dichiarazioni di adottabilità di bambini appartenenti alla comunità Rom o figli di donne straniere sole (a volte vittime di tratta, molto spesso nigeriane o comunque subsahariane).
Si procede quindi alla dichiarazione di abbandono del minore e immediatamente dopo la decisione di primo grado, anche in caso di appello contro la decisione, si fa divieto alla madre (o ai genitori) di incontrare il bambino che viene affidato ai potenziali genitori adottivi (adozione a rischio giudiziario).
In pratica vengono anticipati alla fine del primo grado gli effetti dell'adozione legittimante. Questa scelta, tra l'altro, viene incontro alla necessità di recidere i legami del bambino con la famiglia di origine il prima possibile, anche per evitare che nel corso del giudizio (che si può protrarre anche per alcuni anni come nel caso esaminato) il bambino diventi troppo grande e quindi capace di mantenere autonomamente i contatti con la madre (ossia verso i 10/12 anni).
Il tribunale per i minorenni ritiene fondamentale poter dare seguito alla adozione legittimante che si base sulla assoluta segretezza dell'identità dei genitori adottivi e della nuova identità acquisita dal bambino.
La CEDU dichiara illegittima questa pratica, ossia l'interruzione anticipata del legame con la famiglia di origine, salvo che ci siano ragioni specifiche che possano far ritenere dannosa per il bambino la prosecuzione dei rapporti con la madre (o i genitori) in attesa che lo stato di abbandono divenga definitivo.
Nel caso in esame tra l'altro le bambine erano due e sono state separata sin dal momento della dichiarazione di adottabilità in primo grado, così da perdere il legame non solo con la madre ma anche tra loro.
Questa sentenza fa da pendant con la Cassazione ottenuta nello stesso giudizio che "introduce" in Italia l'obbligo per il Tribunale per i minorenni di verificare -prima di dichiarare lo stato di abbandono- che ci sia la possibilità di procedere con una adozione mite, ossia non legittimante, cioè senza recidere i rapporti con la famiglia di origine che conserva il diritto e il dovere di intrattenere rapporti con il bambino, la cui responsabilità genitoriale passa ai genitori adottivi (che aggiungono il loro cognome a quello originario del bambino, che quindi integra la propria identità ma non la stravolge).
Provvedimenti

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