Adozione di maggiorenne
L’adozione di persone maggiorenni è un istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, che può rivelarsi particolarmente interessante per il diritto dell’immigrazione.
L’articolo 291 del codice civile prevede che un uomo o una donna, sposto o meno, possa adottare un’altra persona adulta italiana o straniera di almeno 18 più giovane, la quale acquisisce lo stato di figlio. A seguito di adozione, il cittadino straniero adulto, figlio adottivo di cittadino italiano e con lui convivente, diventa persona inespellibile e può ottenere la carta di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 30/2007.
Inoltre dopo 5 anni di residenza il cittadino straniero adottato dal cittadino italiano ha diritto all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Adozione di maggiorenne straniero: il riconoscimento di un legame di filiazione
06/2016
Alla base della richiesta di adozione c’è un legame di filiazione che si chiede al tribunale civile del luogo ove l’adottante ha la residenza di riconoscere e di dichiarare. Infatti a fondamento dell’istanza vi è la volontà di voler formalizzare il rapporto di affetto figliare intrattenuto con l’adottando. L’adozione coinvolge i rapporti personali di due famiglie che si trovano ad intrecciarsi, per questo motivo la legge richiede che i familiari più stretti prestino il loro consenso, tra questi come nel caso di specie la figlia maggiorenne dell’adottante.
Adozione di maggiorenne straniero: il consenso dei genitori all’estero
01/2016
Anche nel caso dell’adozione di un cittadino straniero è necessario il consenso dei suoi genitori, i quali se non hanno l’autorizzazione all’ingesso in territorio nazionale possono lasciare procura autenticata e tradotta ad un legale presente in Italia. Il consenso all’adozione del figlio viene così validamene prestato di fronte al giudice.