

Cittadinanza
La cittadinanza italiano può essere richiesta e riconosciuta in capo al cittadino straniero quando, in presenza di una serie di presupposti la legge ritiene che il cittadino straniero abbia un forte legame con il territorio italiano, ciò può accadere in varie ipotesi tra le quali il matrimonio con cittadino italiano, la presenza di ascendenti italiani, la nascita e la permanenza sul territorio italiano, la residenza per 10 anni ecc. Ci occupiamo quindi delle pratiche amministrative e dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti e le pratiche illegittime delle pubbliche amministrazioni. Inoltre presentiamo ricorsi al giudice civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadini stranieri con avi italiani (linea maschile e femminile) anche se residenti all'estero, specialmente in sud America. Collaboriamo con avvocati internazionali https://www.smartdualcitizenship.com/
Ammissibilità del ricorso presentato da alcuni cittadini brasiliani per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis anche se non erano ancora trascorsi 2 anni dalla presentazione della domanda presso l'Ambasciata
12/2020
Il tribunale di Roma conferma il precedente indirizzo e quindi considera ammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini brasiliani per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis anche se non erano ancora trascorsi 2 anni dalla presentazione della domanda presso l'Ambasciata. Più precisamente, affermando: L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il Tribunale di Roma rigetta l'eccezione ministeriale della c.d Grande Naturalizzazione e riconosce la cittadinanza iure sanguinis
02/2020
Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ad alcuni cittadini brasiliani rigettando l'eccezione ministeriale della c.d. Grande Naturalizzazione, ossia la principale obiezione sollevata dal ministero nel corso degli ultimi mesi, secondo cui con decreto n.58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in Brasile al 15 novembre 1889. Il Tribunale di Roma, viceversa, conferma l'orientamento della Corte di Cassazione di Napoli del 1907, secondo cui, in ragione della natura di diritto assoluto, la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un rinuncia tramite un atto volontario ed esplicito e non anche a seguito di una rinuncia implicita derivante dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana
Confermato il diritto alla cittadinanza ius sanguinis in discendenza femminile da una ava nata in Brasile da genitore nato in Italia.
10/2020
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale civile di Roma conferma il diritto alla cittadinanza ius sanguinis in discendenza femminile da una ava nata in Brasile da genitore nato in Italia. E ciò in ragione del fatto che dai documenti prodotti in giudizio, risulta che il padre dell'ava non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e che pertanto il medesimo non aveva mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola così “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Cittadinanza a titolari di protezione sussidiaria
11/2019
Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto alla ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, l'esenzione dalla produzione del certificato di nascita e del casellario giudiziario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana al pari del titolare di status di rifugiato. il giudice riconosce che in caso di pericolo e rischio per la propria incolumità personale, anche al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni con firma autenticata, in luogo dei certificati provenienti dal paese di origine.
Il tribunale di Roma conferma la non validità dell'eccezione della Grande naturalizzazione
04/2020
Il Tribunale civile di Roma accoglie con l'ordinanza del 23.04.2020 la richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da cittadini brasiliani per discendenza diretta (linea maschile) da un cittadino italiano emigrato in Brasile a metà del 1800. Il Ministero dell'interno eccepisce l' interruzione della discendenza per l'effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1889-1891, legge introdotta dal governo provvisorio della Repubblica brasiliana, in base alla quale tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre del 1989 sono considerati cittadini brasiliani, sostenendo quindi l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
Il giudice ritiene tuttavia conferma che l'avo italiano non perde la cittadinanza italiana se, come nel caso specifico, l'acquisto della cittadinanza straniera non sia avvenuto spontaneamente oppure a seguito di una dichiarazione espressa di rinuncia. Il Tribunale inoltre precisa che nel caso il Ministero voglia contestare la non completezza del certificato negativo di naturalizzazione (dal quale si desume, fino a prova contraria a carico di controparte, che l'avo italiano mai si è naturalizzato cittadino brasiliano) è onerato a farlo nell'atto di costituzione a pena di decadenza. Infine, nella pronuncia trova conferma che il trascorrere dei 730 giorni dalla presentazione della domanda non costituzione sempre condizione di procedibilità.
Status di apolide ad un ragazzo nato in Italia dopo il 6 aprile 1992 da madre cittadina bosniaca e padre apolide
10/2019
Con questa interessante pronuncia il Tribunale di Roma riconosce lo status di apolide ad un ragazzo di etnia rom sostenendo che in base all’art. 37 della legge sulla cittadinanza bosniaca del 1998 non può essere avvenuta la trasmissione della cittadinanza bosniaca iure sanguinis dalla madre al figlio in quanto quest’ultimo è nato dopo il 6 aprile 1992 ovvero a seguito del disfacimento della Repubblica Iugoslava. Similmente, in base alle norme transitorie vigenti tra il 1992 e il 1995, l’attore non può aver acquisito la cittadinanza bosniaca per naturalizzazione in quanto lo stesso ha sempre risieduto in Italia.