
Diritto di asilo,
regolamento Dublino e apolidia
Ci occupiamo del contenzioso di fronte ai Tribunale civili ed amministrativi per il riconoscimento del diritto di asilo e per il riconoscimento dello status di apolide. Presentiamo ricorsi avverso le prassi illegittime della questura che limitano l'accesso ed il godimento del diritto di asilo dei richiedenti asilo.
Nell'ambito della procedura di asilo, presentiamo ricorsi avverso i decreti di trasferimento in altri paesi europei dei richiedenti asilo emessi ai sensi del Regolamento Dublino.
Il tribunale ordina alla Commissione asilo di modificare i dati anagrafici del rifugiato
11/2025
Il Tribunale ordina alla Commissione territoriale asilo e alla Questura di correggere i dati anagrafici erroneamente riportati sul decreto di riconoscimento della protezione sussidiaria e sul successivo permesso di soggiorno perchè la discordanza sta causando al cittadino straniero un grave disagio.
Protezione sussidiaria a minore sudafricano con passaporto come maggiorenne
06/2025
Il Tribunale di Roma, pur in presenza di un passaporto che lo identificava come maggiorenne, riconosce la minore età del ricorrente. Il Tribunale stabilisce che il passaporto - ritenuto falso, e ottenuto solo per poter espatriare in autonomia - non è un ostacolo al riconoscimento della credibilità del ricorrente, che si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.
La Cassazione solleva una importante questione di legittimità costituzionale sul trattenimento a catena del richiedente asilo
09/2025
La Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale sul trattenimento a catena del richiedente asilo (art. 6 co. 2 bis d.lgs 142/2015) introdotto nel marzo del 2025 con decreto legge dal governo italiano e in cui per la prima volta si stabilisce la possibilità che un cittadino straniero possa essere privato della sua libertà personale senza neppure un atto della pubblica amministrazione ma semplicemente in attesa che il questore decida se emanare o meno un nuovo ordine di trattenimento in un Centro per il Rimpatrio dopo che il primo ordine del questore è stato annullato dalle autorità giudiziarie.
Protezione Speciale povertà Bangladesh
06/2025
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto protezione al ricorrente per il rischio di povertà inemendabile in caso di rimpatrio in Bangladesh. Il giudice ha evidenziato che il ricorrente si sta integrando nel territorio italiano, ricostruendo la propria esistenza, e un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata. Il Bangladesh presenta criticità socio-economiche significative, con diffusa povertà, e la famiglia del ricorrente versa in condizioni di indigenza. Il rimpatrio violerebbe il diritto alla vita privata e causerebbe un grave deterioramento delle condizioni di vita sue e della famiglia.
Diritto di asilo a chi ha un altro permesso
06/2025
Il Giudice ribadisce che lo status di protezione internazionale può e deve essere accertato indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso, poiché si tratta di istituti diversi e autonomi: il permesso nazionale (come quello per protezione speciale) non può surrogare né comprimere l’accesso alle garanzie sovranazionali riconosciute dal diritto UE e dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale ordina quindi di istruire la pratica di riconoscimento in possesso del titolo già posseduto. Il precedente è utile in molti casi: le donne che hanno ottenuto un permesso perchè vittime di violenza o di tratta oppure le vittime di sfruttamento lavorativo che in questo modo non devo rinunciare al loro titolo di soggiorno per chiedere ed ottenere la protezione internazionale.
Rinnovo Protezione Speciale pre Piantedosi II (Dl 20/2023)
04/2025
In un caso di richiesta di rinnovo di un permesso per protezione speciale (presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023) riconosciuta in virtù di obblighi costituzionali ed internazionali (diritto alla salute e protezione delle persone con disabilità), il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile poichè ritiene non applicabile la nuova disciplina in tema di tutela della vita privata (che prevede un solo rinnovo per un permesso di un anno) che dovrà applicarsi ai soli casi in cui non si ravvisano altri obblighi internazionali come invece nel caso specifico.