Diritto di asilo,
regolamento Dublino e apolidia
Ci occupiamo del contenzioso di fronte ai Tribunale civili ed amministrativi per il riconoscimento del diritto di asilo e per il riconoscimento dello status di apolide. Presentiamo ricorsi avverso le prassi illegittime della questura che limitano l'accesso ed il godimento del diritto di asilo dei richiedenti asilo.
Nell'ambito della procedura di asilo, presentiamo ricorsi avverso i decreti di trasferimento in altri paesi europei dei richiedenti asilo emessi ai sensi del Regolamento Dublino.
Esame nel merito del provvedimento di inammissibilità della cittadinanza
10/2023
Il Consiglio di Stato con la ordinanza n. 4244/2023 si è pronunciato in via cautelare sulla richiesta di annullamento del provvedimento di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana presentata da un rifugiato il quale aveva dato prova di residenza continuativa sul territorio presso un indirizzo convenzionale.
Brevemente, il Consiglio di stato ritiene che si possa impugnare con ricorso cautelare un provvedimento di inammissibilità della prefettura relativo alla cittadinanza, scongiurando così la necessità di dover attendere diversi anni per avere un giudizio sulla inammissibilità.
Inoltre, Il consiglio di Stato dà chiare e incoraggianti indicazioni al Tar sul tema della residenza convenzionale (c.d. residenza fittizia).
Riconosciuto il risarcimento di 15mila euro per mancato accesso alla domanda di asilo
06/2023
Il tribunale civile ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore di un cittadino straniero che aveva tentato per mesi di fare domanda di asilo, poi riconosciuto rifugiato. La giudice ha ritenuto che la pubblica amministrazione deve apprestare metodi efficaci per consentire la presentazione della domanda di asilo ed in caso di non ingresso è risarcibile il danno sia sotto il profilo patrimoniale sia non patrimoniale, in particolare allea luce delle sofferenze patite.
Illegittima la revoca dell'accoglienza per assenza dal CAS
08/2023
Il Tar Lazio in questa pronuncia non considera che la persona era sempre rientrata a dormire nel centro, ma in ogni caso chiarisce come anche l’ipotesi prospettata dell’assenza per una notte dal centro non possa mai configurarsi come abbandono e quindi non possa in ogni caso giustificare la misura drastica della revoca dell’accoglienza. Nel ragionamento il Tar Lazio riprende chiaramente la distinzione già fatta dal Consiglio di Stato e dal Tar Milano tra abbandono e allontanamento dal centro (quest’ultimo inteso come mera violazione del regolamento del centro di accoglienza) e ribadisce la necessità dell’elemento soggettivo di voler lasciare definitivamente il centro affinché si configuri la prima ipotesi.
Riconoiuto status ad una richiedente asilo cinese
06/2023
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una richiedente asilo cinese per la sua appartenenza alla chiesa di Dio Onnipotente. DOpo aver ritenuto credibile la sua appartenenza, il giudice ha verificato con il ricorso alle COI che la stessa in caso di pericolo sarebbe esposto a persecuzioni personali gravissime ed anche alla carcerazione a causa della sua professione religiosa.
Status di rifugiato a cittadino bengalese vittima di tratta
07/2023
Il tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese per appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e alla categoria dei cosiddetti schiavi da debito, cioè coloro che hanno contratto un debito che è impossibile da ripagare. nella pronuncia si faccia riferimento agli indicatori di questo specifico fenomeno di tratta tra i quali si ricomprende la stessa situazione debitoria - seppur non formalmente ma sostanzialmente riconducibile al ricorrente - e a tutte le fonti che denunciano tale fenomeno nel contesto proprio del Bangladesh.
Permesso di soggiorno al ricorrente per protezione speciale
05/2023
Il tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno provvisorio al cittadino bengalese in pendenza del ricorso avverso il rigetto della protezione speciale richiesta direttamente al Questore. Infatti, argomenta il giudice, che il mancato riconoscimento del permesso provvisorio determinerebbe un trattamento differenziato e deteriore rispetto a quanto previsto al richiedente asilo.