Diritto di asilo,
regolamento Dublino e apolidia
Ci occupiamo del contenzioso di fronte ai Tribunale civili ed amministrativi per il riconoscimento del diritto di asilo e per il riconoscimento dello status di apolide. Presentiamo ricorsi avverso le prassi illegittime della questura che limitano l'accesso ed il godimento del diritto di asilo dei richiedenti asilo.
Nell'ambito della procedura di asilo, presentiamo ricorsi avverso i decreti di trasferimento in altri paesi europei dei richiedenti asilo emessi ai sensi del Regolamento Dublino.
Diritto di asilo ad una coppia di cittadini iracheni
07/2024
Il tribunale sottolinea la persistente instabilità, sia all'epoca dei fatti che ad oggi - e afferma la credibilità delle affermazioni dei richiedenti in relazione alle COI disponibili sul Paese e agli elementi forniti per circostanziare la domanda.
Particolarmente interessante la decisione sulla signora (RG 25796/23), non coinvolta "direttamente" nella vicenda di persecuzione in cui era coinvolto il marito (o almeno in maniera non altrettanto forte). Il Collegio infatti afferma che "Seppure questa non abbia mai espresso, né fatto intuire le proprie convinzioni politiche in relazione alla vicenda in cui è stata suo malgrado coinvolta, la circostanza di essersi consapevolmente sottratta alle richieste da parte di Bafel Talabani e della sua fazione del PUK, è sufficiente a circostanziare una motivazione politica, attribuita dall’agente persecutore, che ritiene la ricorrente e il marito dei traditori (posto anche che la richiesta veniva fatta per “l’interesse della popolazione e del partito”, cfr. p. 6 verbale di audizione). [...] in secondo luogo, per essere fuggita con lui a Erbil, controllata dal partito rivale del PUK, il KDP. Risulta, infine, intrinsecamente indisponibile la protezione statale, alla luce della natura statale e dell’effettivo controllo del territorio da parte dell’agente di persecuzione."
Esame nel merito del provvedimento di inammissibilità della cittadinanza
10/2023
Il Consiglio di Stato con la ordinanza n. 4244/2023 si è pronunciato in via cautelare sulla richiesta di annullamento del provvedimento di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana presentata da un rifugiato il quale aveva dato prova di residenza continuativa sul territorio presso un indirizzo convenzionale.
Brevemente, il Consiglio di stato ritiene che si possa impugnare con ricorso cautelare un provvedimento di inammissibilità della prefettura relativo alla cittadinanza, scongiurando così la necessità di dover attendere diversi anni per avere un giudizio sulla inammissibilità.
Inoltre, Il consiglio di Stato dà chiare e incoraggianti indicazioni al Tar sul tema della residenza convenzionale (c.d. residenza fittizia).
Diritto a presentare la domanda di protezione speciale dopo decreto Piantedosi II
02/2024
Il tribunale civile di Roma riconosce il diritto di un cittadino ucraino titolare di protezione temporanea di chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore (Pre l. 50/23 ma post dl 20/23).
Inoltre nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto tale permesso a mezzo a PEC ma non era mai riuscita a formalizzare la domanda in quanto, secondo la questura, "detta richiesta sarebbe incompatibile con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità" (nel caso di specie per protezione temporanea). Inoltre il tribunale conferma il fatto che dopo l'entrata in vigore del dl 20/23 e prima della legge 50/23 un cittadino straniero poteva ancora chiedere direttamente al questore il rilascio di un permesso per protezione speciale. Inoltre il giudice, facendo un parallelismo con l'art. 2 D.lgs 142/2015, considera valida la manifestazione di volontà a mezzo PEC anche nel caso in cui si chieda il riconoscimento (esclusivo) della protezione speciale e perciò ordina alla questura di formalizzare la domanda della ricorrente e di trasmettere gli atti alla Commissione con le modalità previste dall'art. 19 co. 1.2 TUI nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della l. 50/23.
Illegittima la revoca dell'accoglienza per assenza dal CAS
08/2023
Il Tar Lazio in questa pronuncia non considera che la persona era sempre rientrata a dormire nel centro, ma in ogni caso chiarisce come anche l’ipotesi prospettata dell’assenza per una notte dal centro non possa mai configurarsi come abbandono e quindi non possa in ogni caso giustificare la misura drastica della revoca dell’accoglienza. Nel ragionamento il Tar Lazio riprende chiaramente la distinzione già fatta dal Consiglio di Stato e dal Tar Milano tra abbandono e allontanamento dal centro (quest’ultimo inteso come mera violazione del regolamento del centro di accoglienza) e ribadisce la necessità dell’elemento soggettivo di voler lasciare definitivamente il centro affinché si configuri la prima ipotesi.
Formalizzazione della domanda di asilo
02/2024
In seguito a ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Roma ha adottato un provvedimento particolarmente incisivo in merito alle prassi adottate dalla Questura di Roma per l’accesso alle procedure di asilo, nello specifico, apponendo un timbro sulla copia del passaporto del richiedente con la fissazione di un appuntamento ingiustificatamente lontano nel tempo. Al riguardo, afferma il Tribunale, risulta “accertato nel caso di specie l’impedimento all’esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello Stato ospitante costituzionalmente tutelato dall’art. 10, c. 3 Cost., ottenendo la formalizzazione di tale richiesta entro tempi rapidi e certi e in condizioni dignitose”. In merito al periculum in mora, per quanto il caso in esame si distingua per le particolari condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare, il decreto è particolarmente netto nell’evidenziare che “l’impossibilità di fatto di formalizzare la domanda di protezione […] impedisce alla ricorrente e a sua figlia di accedere alla condizione di richiedenti protezione e al relativo titolo di soggiorno provvisorio, esponendole al rischio di rimpatrio e al tempo stesso escludendole da tutti quei diritti fondamentali della persona il cui godimento è subordinato alla regolarità della presenza sul territorio”, con particolare riguardo al diritto all’accoglienza e al lavoro.
Status di rifugiato a cittadino bengalese vittima di tratta
07/2023
Il tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese per appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e alla categoria dei cosiddetti schiavi da debito, cioè coloro che hanno contratto un debito che è impossibile da ripagare. nella pronuncia si faccia riferimento agli indicatori di questo specifico fenomeno di tratta tra i quali si ricomprende la stessa situazione debitoria - seppur non formalmente ma sostanzialmente riconducibile al ricorrente - e a tutte le fonti che denunciano tale fenomeno nel contesto proprio del Bangladesh.