Emersione 2020
Con l’articolo 13 del d.l. 34/2020 è stata introdotta una procedura volta alla regolarizzazione dello status giuridico e della posizione lavorativa della persona straniera presente in Italia. Tramite l’emersione del 2020 sarà possibile per i cittadini stranieri lavoratori privi di permesso di soggiorno di ottenere un titolo per lavoro o attesa occupazione.
Ci occupiamo dunque delle pratiche amministrative e del relativo contenzioso nei casi di rigetto o di particolare ritardo nella conclusione delle richieste di emersione.
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
10/2021
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
06/2021
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020.
La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
05/2021
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.