

Emersione 2020
Con l’articolo 13 del d.l. 34/2020 è stata introdotta una procedura volta alla regolarizzazione dello status giuridico e della posizione lavorativa della persona straniera presente in Italia. Tramite l’emersione del 2020 sarà possibile per i cittadini stranieri lavoratori privi di permesso di soggiorno di ottenere un titolo per lavoro o attesa occupazione.
Ci occupiamo dunque delle pratiche amministrative e del relativo contenzioso nei casi di rigetto o di particolare ritardo nella conclusione delle richieste di emersione.
Il Consiglio di Stato accoglie la class action sui ritardi della emersione (Roma)
02/2025
Il Consiglio di Stato condanna la Prefettura di Roma per l'inefficiente gestione dei procedimenti nell'ambito della richiesta di emersione del 2020 le quali dopo 4 anni non erano stati ancora conclusi e ciò nonostante la legge impone alla Prefettura di dover comunque decidere entro e non oltre 180 giorni. Il collegio accerta che siamo di fronte ad una non episodica od occasionale inefficienza, non dovuta a limiti strutturali, ma unicamente ad una organizzazione e gestione dei procedimenti del tutto avulsa dalla considerazione del fattore temporale.Date le dimensioni massive del fenomeno, il ricorso a tale meccanismo di semplificazione procedimentale sarebbe stato a costo zero per l’amministrazione, sicché esso si pone fra i principali fattori che sul piano eziologico hanno condotto all’accertata situazione di inefficienza, senza che in merito possano rinvenirsi plausibili ragioni di natura organizzativa o strutturale, essendosi trattato di una precisa scelta in tal senso, evidentemente consapevole delle ricadute sul piano della tempistica e dunque dell'efficienza .
Una decisione storica che consolida l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale l’azione collettiva (c.d. class action) ha una funzione lato sensu sanzionatoria (di condotte violative di obblighi di azione derivanti dalla legge o stabiliti in applicazione della stessa) e correttiva.
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
06/2021
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020.
La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
Tar Lombardia e Consiglio di Stato accolgono la class action sui ritardi della emersione (Milano)
09/2024
Con sentenza n. 2949 del 4 dicembre 2023, il Tar Lombardia, Milano, sezione quarta, ha accolto il ricorso presentato da varie associazioni per la mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione. L’azione di classe pubblica è stata, altresì, presentata per la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto. il Tar dopo aver chiesto alle amministrazioni resistenti una relazione sui ritardi accumulati (impiego di risorse pubbliche, misure organizzative, sistema informatico utilizzato, iniziative adottate, numero di domande definite) ha ritenuto che la mancata conclusione dei procedimenti di emersione entro il termine di 180 giorni non possa essere giustificabile e che, dunque, i diritti e gli interessi dei ricorrenti (sia persone fisiche che associazioni) siano stati violati. Il Consiglio di stato ha confermato la decisione ricordando anche che l’azione collettiva (c.d. class action) ha una funzione lato sensu sanzionatoria (di condotte violative di obblighi di azione derivanti dalla legge o stabiliti in applicazione della stessa) e correttiva e che, quindi, in definitiva, rappresenta un prezioso strumento per ripristinare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione anche nel settore del diritto dell’immigrazione.
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
05/2021
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
10/2021
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.