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Permesso di soggiorno e
visto di ingresso

Presentiamo ricorsi all' autorità giurisdizionale avverso i rigetti delle richieste di viste presentate presso le ambasciata italiane all'estero ed in particolare i visti per studio, ricongiungimento familiare, motivi umanitari, familiari di cittadini italiani, residenza elettiva. inoltre Ci occupiamo dei ricorsi al tribunale civile e al tar avverso i rigetti di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno in particolare per motivi di lavoro e studio.

Nomadi digitali e lavoratori da remoto

Nomadi digitali

Appuntamento per visto ricongiungimento familiare, condanna indennizzo progressivo e validità della mail non certificata

02/2025

La Corte di Appello di Roma fissa un paio di principi fondamentali: accerta il diritto del ricorrente alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e ordina all'Ambasciata di provvedere entro 30 giorni, stabilendo tra l'altro che la mail ordinaria (non pec), se non disconosciuta, forma piena prova di quanto in essa rappresentato e quindi è utile a dimostrare che la richiesta di visto era stata effettuata prima del trascorrere dei 6 mesi di validità del nullaosta. Inoltre la Corte di appello condanna ex art. 614bis cpc al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Flussi stagionali

10/2024

Il Tar sospende il provvedimento con cui la questura aveva rigettato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal cittadino che aveva fatto ingresso con i flussi stagionali, lavorava regolarmente dal datore di lavoro e non era mai stato chiamato dalla Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Secondo il TAR "eventuali carenze comunicative o notizianti non sono imputabili al ricorrente" e quindi accoglie la richiesta di sospensiva. Si rafforza in questo modo la possibilità di rivolgersi direttamente alla Questura nei casi molto diffusi di inerzia della prefettura.

Risarcimento danni per ritardo

12/2024

Il Tribunale di Roma condanna la PA a pagare 10.000 euro di danni morali e 6.000 di danni patrimoniali (per mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento) per il ritardo di 12 mesi nel rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (il dies a quo viene individuato nel giorno successivo ai 60 gg sanciti per il rilascio). Si tratta di un risarcimento art. 2043 c.c. dove il ritardo è considerato illegittimo tanto più perchè attinente alla protezione internazionale e il danno ingiusto comprovato dalla vulnerabilità dei ricorrenti. L'elemento psicologico viene individuato nell'ingiustificabile ritardo.

Nell'inerzia della Prefettura la Questura deve concludere il procedimento rilascio pds motivi familiari

07/2024

Il tribunale civile di Roma nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari senza che la persona sia stata convocata dalla prefettura precisa ordina alla Questura di concludere il procedimento "scavalcando" così la Prefettura e precisa " Ebbene, posto che ai sensi dell’art.2 L.241/90 costituisce dovere dell’amministrazione concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte e che nel caso di specie tale provvedimento non è stato ancora adottato, sussiste il requisito del fumus boni iuris, quale diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo in corso." secondo me implicitamente riferendosi sempre ai famosi 180 giorni.

La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso

10/24

Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.

Permesso di soggiorno per cure mediche durata annuale

04/2024

Il Tribunale Ordinario di Roma, 19.04.2024. il caso riguarda un cittadino straniero presente in Italia già da diversi anni il quale soffre di una grave patologia tumorale tale da determinare un'invalidità al 100%, per la quale è stato previsto un percorso terapeutico di almeno 5 anni e nonostante ciò la Questura ha continuato a rilasciare un permesso di soggiorno di 6 mesi. Il Tribunale di Roma con ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. ha quindi accolto il ricorso in ragione della "incidenza sulla domanda di pensione per inabilità civile agli invalidi totali con pensione ed indennità di accompagnamento, già respinta dall’INPS [...] proprio sulla base del richiamo all’art. 41 TUI, che esclude tale beneficio a favore dello straniero a meno che il medesimo non sia titolare di permesso di soggiorno “di durata non inferiore a un anno”. Conseguentemente, conclude il giudice, "Ove, immotivatamente, la Questura continui a rilasciare il permesso di soggiorno per cure mediche con cadenza semestrale anziché annuale, il ricorrente non potrebbe mai avere accesso ai benefici economici cui il riconoscimento dell’inabilità lavorativa al 100% gli danno diritto".

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