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Azioni di frontiera e
contrasto all’esternalizzazione

L’ Unione Europea e gli Stati membri negli ultimi anni hanno profondamente cambiato le strategie di gestione del fenomeno migratorio. Con lo scopo di ridurre il numero di persone in arrivo ed in movimento sul territorio dell’Unione, sono state infatti implementate politiche migratorie di esternalizzazione delle frontiere e svuotamento del diritto di asilo.

A livello di legislazione interna sono state introdotte allarmanti novità sotto vari profili, in particolare per quanto riguarda il trattenimento del richiedente asilo, il sistematico ricorso alle procedure accelerate, l’introduzione di istituti quali il paese di origine sicuro.

Inoltre a livello sovranazionale sono state implementate politiche di blocco e respingimento che limitando il diritto al movimento di fatto precludono l'accesso al diritto di asilo sul territorio dell'Unione. Pertanto si sono strutturate azioni di contenzioso strategico che  possano strutturare un fronte di contrasto alle politiche di criminalizzazione dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano e di esternalizzazione del controllo della frontiere e dell'accesso al diritto di asilo libero e universale.

Queste attività sono svolte nell'ambito dei progetti Sciabaca & Oruka e InLimine di ASGI.

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Progetto Sciabaca & Oruka - Oltre il confine
(nell'ambito delle attività ASGI)

Coordinatori Scientifici: avv. Salvatore Fachile, avv. Giulia Crescini e avv. Cristina Laura Cecchini.​

I progetti Sciabaca e Oruka si propongono di contrastare le politiche governative e normative registrate nel corso degli ultimi anni a livello nazionale, europeo ed internazionale che limitano la libertà di movimento e il diritto di asilo. I progetti mirano a fornire strumenti altamente specializzati utili alla proposizione di contenzioso strategico difronte alle Corti domestiche europee ed internazionali. Si propongo azioni contro lo sviamento di fondi, di risarcimento del danno per respingimenti, il rilascio di visti umanitari di ingresso.

Per la promozione di queste azioni di contenzioso strategico, per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e di nuove azioni di advocacy, Sciabaca e Oruka si prefiggono di creare e rafforzare delle piattaforme comunicative ed operative tra soggetti internazionali qualificati che operano in questo settore.

Brochure

Convegno 16 maggio 2022, Memorandum Italia-Libia. Le responsabilità del blocco.
(Convegno di ASGI e Amnesty International Italia)

05/2022

Sono trascorsi 5 anni dal 2 febbraio 2017, ovvero dalla data della firma del Memorandum tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana. Firma che è stata accompagnata da altre significative attività poste in essere dalle autorità italiane ed europee e dalle autorità libiche riconosciute a livello internazionale.

Durante il convegno si discute del blocco causato dal finanziamento, sostegno e coordinamento posto in essere dalle autorità italiane in favore di quelle libiche e delle conseguenze che questo ha avuto sull’accesso al diritto di asilo e sulla strutturazione di un sistema detentivo. Inoltre ci si concentra sul ruolo e sull’effetto degli strumenti umanitari per la conservazione del memorandum: l’evacuazione per la protezione dei rifugiati e l’accesso al diritto di asilo, e il rimpatrio volontario verso i loro paesi di origine.

Amnesty

Accertato il diritto all'ingresso per la presentazione della domanda di asilo e risarcimento del danno in favore degli eritrei respinti in Libia nel 2009

01/2021

La Corte di Appello di Roma ha confermato la precedente decisione del Tribunale di Roma affermando il diritto a fare ingresso in Italia per formalizzare la domanda di protezione quale conseguenza invitabile e corollario fondamentale del diritto di asilo leso nell'ambito del respingimento illegittimo operato dalla Marina Militare italiana nel 2009 in Libia.

Inoltre è stato riconosciuto a ciascuna delle persone coinvolte un risarcimento di 15 mila euro per il danno subìto. Tutti i ricorrenti sono oggi riconosciuti rifugiati in Italia.

Le zone di transito aeroportuali come luoghi di privazione arbitraria della libertà e sospensione del diritto

01/2021

Le zone di transito degli aeroporti costituiscono zone grigie nella gestione della migrazione: tendenzialmente invisibili all'opinione pubblica sono centrali nelle prassi di selezione dei cittadini stranieri autorizzati ad entrare nel territorio statale.

Nell'ambito del progetto In Limine di ASGI sono state monitorate le procedure e individuate le principali criticità e violazioni dei diritti dei cittadini stranieri in transito.

Azione di contenzioso avverso Augusta OffShore e governo italiano contro il respingimento in Libia.
(in collaborazione con ASGI e Amnesty International Italia)

Cinque cittadini eritrei hanno avviato un'azione civile per far dichiarare l'illegittimità del respingimento in Libia del 02.07.2018 attuato dalla nave Asso 29 dell'Augusta Offshore nell'ambito di operazioni coordinate dalle autorità italiane di stanza in Libia e con la collaborazione della cosiddetta Guardia Costiera libica. Il procedimento è pendente di fronte al tribunale civile di Roma ed è presentato sia contro il governo italiano sia contro la società armatrice italiana ed il capitano della nave coinvolta.

Ordinato il reingresso di un cittadino tunisino richiedente asilo

06/2023

Il tribunale civile di Roma ha ordinato l'ingresso di un cittadino tunisino il quale era stato rimpatriato mentre aveva manifestato la volontà di richiedere asilo senza che la stessa fosse stata esaminata. 

Questa decisione dichiara il diritto ad accedere al territorio da parte di coloro che pure avendo il diritto a farvi accesso o a rimanervi per presentare la domanda di asilo sono diventate illegittimamente vittime di un respingimento o di una espulsione. La giudice infatti dice "non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la responsabilità dello Stato italiano, dal momento che proprio sul territorio italiano lo stesso aveva tentato di avanzare domanda di protezione, mentre lo Stato non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa interna ed internazionale"

Riconosciuto il diritto a fare ingresso in Italia per presentare la domanda di asilo

06/2023

Il tribunale di Roma ha ritenuto che nel caso di un respingimento di persone che erano a bordo di una nave italiana verso la Libia sia possibile configurare il diritto all’ingresso in base all’art. 10 c. 3 Cost che rimane la norma di riferimento per autorizzare il cittadino straniero ad entrare sul territorio italiano e fare domanda di asilo, lasciando poi alla PA la discrezionalità di individuare lo strumento più adatto, che ad esempio in questo caso potrebbe essere il visto umanitario

 La Giudice infatti specifica che “La norma costituzionale di cui all’art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello stato al fine di ammesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005)"

illegittimo il divieto di sbarco dei naufraghi su Humanity I 

06/2023

Il tribunale di Catania in sede di riesame ha ritenuto che i migranti a bordo della Humanity I i quali avevano manifestato la vlontà di chiedere asilo dovevano essere autorizzati a scendere dalla nave in quanto i cittadini giunti a seguito di operazionid i salvataggio in mare hanno il diritto ad essere ammesse sul territorio e che “Nel quadro giuridico delineato, non può ritenersi che la mancata assunzione del coordinamento da parte dell’autorità SAR competente (libica o maltese) legittimi le Autorità di uno Stato Parte – che sia stato informato delle operazioni di soccorso quale Stato costiero e richiesto della indicazione del POS – all’adozione di un’autorizzazione allo sbarco dei soli naufraghi in precarie condizioni di salute, con sostanziale, contestuale respingimento degli altri in acque internazionali."

 Inoltre, il tribunale precisa che essendo evidente che il decreto interministeriale del 4.11.2022 abbia operato al di fuori delle linee interpretative tracciate dalla Corte, traducendosi in un provvedimento di respingimento collettivo per tutte le persone che non presentassero “condizioni emergenziali e precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti autorità 15 nazionali”, alle quali veniva assicurata la sola assistenza occorrente per il ritorno in acque internazionali, e venendo, infatti, seguito dall’ apposito ordine in tal senso al quale il capitano della nave si rifiutava di dare esecuzione”.

Risarcimento per 5 persone respinte in Libia da Augusta Offshore e Governo italiano

06/2024

il Tribunale civile di Roma si è espresso sulla causa per risarcimento del danno intrapresa da 5 persone contro ministero delle infrastrutture, ministero della difesa, augusta offshore (la società armatrice) e il capitano della nave.

I fatti, come saprete, risalgono al 2 luglio 2018, quando il mercantile Asso 29, coordinato dalla nave militare italiana Duilio, era intervenuto in soccorso di una motovedetta libica in avaria che aveva da poco intercettato un’imbarcazione con circa 150 persone a bordo.

Sotto il coordinamento italiano e libico, la Asso 29 aveva ricondotto le 150 persone a Tripoli, dove erano state detenute e torturate nei centri di detenzione di Tarik Al Sikka, Zintan, Tarik Al Matar, Gharyan.

Il Tribunale ha chiarito che il capitano avrebbe dovuto condurre le persone soccorse, che si trovavano a bordo della nave, in un luogo di sbarco sicuro, quindi in Italia, dove avrebbero avuto accesso alla protezione. Al contrario, portandole in Libia, le ha esposte alle gravissime violazioni dei diritti che conosciamo.

Il Tribunale sottolinea che la presenza delle autorità di frontiera libiche e l’esistenza di una zona SAR libica “non può far venir meno il rispetto degli obblighi internazionali da parte dello Stato italiano, che ha o comunque avrebbe dovuto avere un controllo di fatto sui migranti”

Trattenute e respinte a Malpensa due cittadine albanesi in ingresso in Italia per motivi di salute: quali limiti alla discrezionalità esercitata dalle autorità di frontiera?

07/2021

Due cittadine albanesi hanno presentato ricorso al tribunale civile di Milano per il respingimento e trattenimento presso la zona di transito aeroportuale di Milano Malpensa.

Le stesse infatti si erano recate in Italia per effettuare una visita medica presso una struttura specialistica. Anche questa volta le pratiche di contenimento dei flussi migratori connaturate alla gestione delle zone di transito determinano sia prassi illegittime di selezione all'ingresso sia effetti dannosi sulla vita delle persone che le subiscono.

3 ricorsi CEDU avverso il trattenimento illegittimo presso l'hotspot di Lampedusa, Trapani e Pozzallo e il successivo rimpatrio in Tunisia

03/2018

E’ noto che un alto numero di cittadini tunisini, non riesce ad accedere alla richiesta di protezione internazionale, non ricevendo spesso neppure una corretta informativa legale. Come nel caso dei ricorrenti, i cittadini tunisini sono trattenuti presso l’hotspost di Lampedusa, Trapani e Pozzallo e sulla base di procedure semplificate descritte nell'accordo di riammissione stipulato fra Italia e Tunisia il 4 e 5 aprile 2011 sono rimpatriati in Tunisia dopo pochi giorni dal loro arrivo. Spesso non ricevono neppure i provvedimenti di respingimento delegato, sulla cui base sono effettuate le riammissioni.  Nel ricorso si contesta quindi oltre la violazione dell’art. 3 e dell’art. 13 della CEDU anche la violazione dell’art. 4 prot. 4 laddove i ricorrenti sono stati sottoposti a procedure collettive di espulsione.

Ricorso CEDU avverso espulsione sudanesi
(in collaborazione con ASGI)

02/2017

Nell’agosto 2016 quaranta cittadini sudanesi,  vennero identificati e subirono un rimpatrio forzato in Sudan senza ricevere alcuna informazione e, soprattutto, la possibilità di richiedere asilo in Italia.  Come è stato successivamente spiegato dalle autorità italiane, i rimpatri erano stati condotti sulla base del Memorandum d’Intesa tra Italia e Sudan. La vicenda dell’agosto 2016, tuttavia, non rappresenta un caso isolato, bensì una tendenza degli Stati europei nella gestione dei flussi migratori, che ha tra i suoi obiettivi primari quello del rimpatrio di migranti irregolari. 

E' stato quindi presentato ricorso alla CEDU per contestare la violazione del divieto di espulsione collettiva e del divieto di trattamenti disumani e degradanti e di non refoulment.

Ricorso CEDU per lo sbarco di adulti e minori a bordo della Sea Watch 3
(in collaborazione con ASGI e Mediterranea Saving Humans)

Il 19.1.19 l'imbarcazione SW3 prestava soccorso a 47 persone che si trovavano in situazione di pericolo in acque internazionali e richiedeva tempestivamente a tutte le rilevanti autorità, di fornire istruzioni circa l'evento SAR. A partire dalla sera del 24.1.2019 la Sea-watch 3 si trovava vicino alle coste della Sicilia orientale e solo 5 giorni più tardi SW3 riceveva comunicazione circa l'individuazione del porto di Catania come luogo di sbarco. In data 25 gennaio 2019 è stato presentato un primo ricorso di urgenza e il 29 gennaio la CEDU (con pronuncia in allegato) richiedeva al governo italiano di apprestare le misure necessarie per la tutela dei cittadini stranieri.

A seguito dello sbarco, la Corte EDU ha indicato un termine per la presentazione del ricorso ordinario che è stato presentato per tutti i ricorrenti in data 12 marzo 2019

Ricorso avverso lo sviamento delle risorse del Fondo Africa.

(su incarico di ASGI)

10/2017

Con l’intesa del 4 agosto 2017 e il successivo decreto di spesa 4110/47 il Ministero degli Affari Esteri ha devoluto 2,5 milioni di euro al Ministero dell’Interno per la rimessa in efficienza di 4 motovedette per il sostegno delle autorità libiche. Nonostante il Fondo Africa sia stato istituito con legge di bilancio del 2016 per favorire la cooperazione e il dialogo con i paesi in via di sviluppo, queste risorse sono state al contrario utilizzate per rafforzare il blocco del passaggio di cittadini stranieri e rifugiati dai centri di detenzione libici alle coste europee. Ancor più, l’intervento va a rafforzare autorità che notoriamente compiono gravi crimini contro i migranti sia durante le operazioni di salvataggio sia dopo lo sbarco, sono accusati di fornire assistenza e protezione ai trafficanti, sono parti del conflitto ancora oggi esistente in Libia, hanno già utilizzato le motovedette per commettere atti illeciti anche nei confronti degli osservatori internazionali. ASGI ha impugnato i provvedimenti e in supporto della sua posizione si sono costituite Amnesty International, ECRE, ICJ e differenza donna.

Ricorsi CEDU avverso respingimenti delegati

(in collaborazione con ASGI)

05/2018

I cari riguardano cittadini stranieri che in fuga dalla Libia una volta raggiunte le acque internazionali si trovano in situazione di pericolo e l’MRCC di Roma informata dell’evento assicura un pronto intervento. Poco tempo dopo la chiamata, intervengono i mezzi della c.d. Guardia costiera libica, i quali riportano i naufraghi nei campi di detenzione libici, dove sono stati trattenuti in condizioni atroci prima di essere rimpatriati all’interno di un programma dell’OIM. Nonostante la condotta materiale sia posta in essere dalla Guardia Costiera Libica è possibile imputare la responsabilità della condotta illecita all’Italia, laddove il controllo effettivo è sempre rimasto in capo a quest’ultima. Invero al fine di evidenziare il ruolo e le responsabilità dello Stato convenuto per i fatti esposti si sono illustrati i dati di fatto che attestano la natura e il grado di influenza dell’Italia sull’operato della GCL e il quadro generale della prassi costante nella gestione e repressione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale, di cui l’episodio denunciato con il ricorso costituisce un esempio.

Asso

Il fermo della nave dell’organizzazione non governativa di ricerca e soccorso SOS Humanity è illegittimo

06/2024

Il tribunale civile di Crotone, Calabria, ha stabilito con la sentenza del 26 giugno 2024 che il fermo della nave dell’organizzazione non governativa di ricerca e soccorso SOS Humanity, avvenuto il 4 marzo 2024, è illegittimo.
La decisione di Crotone finalmente ristabilisce l’ordine corretto del discorso. Abbiamo assistito negli ultimi anni a una continua criminalizzazione dell’attività delle ONG ed ad una profonda manipolazione della realtà. La sentenza, partendo dai fatti che hanno visto protagonista la Humanity 1, ribadisce invece come le operazioni delle autorità libiche non sono attività di ricerca e soccorso, in quanto, riconducendo le persone in Libia, non terminano con lo sbarco in un luogo sicuro come impone il diritto internazionale.

Questo significa che al di là delle mistificazioni con cui ogni giorno l’Italia criminalizza chi salva le vite in mare, il governo contribuisce con il proprio coordinamento alla realizzazione di respingimenti illegittimi. Speriamo che la sentenza costituisca un ulteriore passo verso l’interruzione di questa manipolazione e di quelle forme di collaborazione illegittime portate a termine dall’Itala con la Libia, e oggi anche con la Tunisia. 

Humanity

Progetto In Limine
(in collaborazione con ASGI)

Coordinatori e responsabili scientifici avv. Loredana Leo e avv. Salvatore Fachile, responsabile per la comunicazione e l'advocacy avv. Lucia Gennari.

Lo scopo è quello di conoscere con maggiore precisione ciò che accade negli hotspot, zone di transito e nei Cpr, per poter intraprendere azioni advocacy ma soprattutto di contenzioso strategico tese a contrastare le prassi illegittime e a sottoporre al giudizio dei tribunali domestici, della Corte Costituzionale, della Corte di giustizia e della CEDU le attuali normative in tema di detenzione amministrativa, procedure accelerate e di frontiera.

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