

Cittadinanza
A foreign citizen can apply successfully for Italian citizenship when, in the presence of a series of requirements, the law considers him or her to have a strong bond with the Italian territory. Several hypotheses may be concerned, such as: a marriage with an Italian citizen, the existence of Italian ancestors, birth and permanency on Italian territory, being resident in Italy for 10 years, etc. Therefore, we deal with administrative paperwork and jurisdictional complaints against public administration’s unlawful acts, measures and procedures.
Furthermore, on behalf of foreign citizens with Italian ancestors (both male and female line), especially Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, United States, Ethiopia, United Kingdom and even if they live abroad, we file appeals before Civil Courts to have their Italian citizenship recognized.
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Cittadinanza a 18 anni: è ricevibile la domanda presentata prima dei 19 anni anche se da integrare
11/2021
Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad un cittadino straniero la cui domanda era stata dichiarata irricevibile dal Comune di Roma poiché, sebbene la stessa fosse stata presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, entro lo stesso termine il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all'art.4 comma 2 L.91/92 entro i 19 anni (considerato termine ultimo dal Comune). In particolare, nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l'istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
Confermato il diritto alla cittadinanza ius sanguinis in discendenza femminile da una ava nata in Brasile da genitore nato in Italia.
10/2020
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale civile di Roma conferma il diritto alla cittadinanza ius sanguinis in discendenza femminile da una ava nata in Brasile da genitore nato in Italia. E ciò in ragione del fatto che dai documenti prodotti in giudizio, risulta che il padre dell'ava non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e che pertanto il medesimo non aveva mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola così “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Cittadinanza italiana a 18 anni ex art. 4 L.91/1992: la prova di aver vissuto in Italia può essere data con qualsiasi mezzo
02/2021
Il tribunale di Roma conferma il suo orientamento per cui nel caso di cittadinanza richiesta da un neo maggiorenne nato in Italia (ex art. 4 L.91 del 1992), non è rilevante che sia stato mai iscritto all’anagrafe.
Si conferma inoltre che l’unico soggetto legittimato passivamente è il Ministero e non anche il Comune. Infine, ricorda che la prova di aver vissuto in Italia (seppur senza mai una residenza formale con iscrizione anagrafica) può essere data con qualsiasi mezzo.
Il Tribunale di Roma su cittadinanza iure sanguinis riconferma la non operabilità della c.d. grande naturalizzazione
10/2020
Il Tribunale di Roma ancora una volta - in una causa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a discendenza maschile - rigetta l'obiezione sollevata dal Ministero della c.d. Grande Naturalizzazione, poichè l'acquisizione di una cittadinanza estera non implica necessariamente la perdita di quella italiana.
Inoltre, il tribunale conferma ancora una volta che la domanda giudiziale può essere esercitata anche prima che siano trascorsi i due anni dalla presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato, poichè "L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole (...) equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto (...)"
Ammissibilità del ricorso presentato da alcuni cittadini brasiliani per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis anche se non erano ancora trascorsi 2 anni dalla presentazione della domanda presso l'Ambasciata
12/2020
Il tribunale di Roma conferma il precedente indirizzo e quindi considera ammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini brasiliani per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis anche se non erano ancora trascorsi 2 anni dalla presentazione della domanda presso l'Ambasciata. Più precisamente, affermando: L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il tribunale di Roma conferma la non validità dell'eccezione della Grande naturalizzazione
04/2020
Il Tribunale civile di Roma accoglie con l'ordinanza del 23.04.2020 la richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da cittadini brasiliani per discendenza diretta (linea maschile) da un cittadino italiano emigrato in Brasile a metà del 1800. Il Ministero dell'interno eccepisce l' interruzione della discendenza per l'effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1889-1891, legge introdotta dal governo provvisorio della Repubblica brasiliana, in base alla quale tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre del 1989 sono considerati cittadini brasiliani, sostenendo quindi l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
Il giudice ritiene tuttavia conferma che l'avo italiano non perde la cittadinanza italiana se, come nel caso specifico, l'acquisto della cittadinanza straniera non sia avvenuto spontaneamente oppure a seguito di una dichiarazione espressa di rinuncia. Il Tribunale inoltre precisa che nel caso il Ministero voglia contestare la non completezza del certificato negativo di naturalizzazione (dal quale si desume, fino a prova contraria a carico di controparte, che l'avo italiano mai si è naturalizzato cittadino brasiliano) è onerato a farlo nell'atto di costituzione a pena di decadenza. Infine, nella pronuncia trova conferma che il trascorrere dei 730 giorni dalla presentazione della domanda non costituzione sempre condizione di procedibilità.