Cittadinanza
La cittadinanza italiana può essere richiesta e riconosciuta in capo al cittadino straniero quando, in presenza di una serie di presupposti, la legge ritiene che lo stesso abbia un forte legame con il territorio italiano. Ciò può accadere in varie ipotesi tra le quali il matrimonio con cittadino italiano, la presenza di ascendenti italiani, la nascita e la permanenza sul territorio italiano, la residenza per 10 anni ecc.
Ci occupiamo quindi delle pratiche amministrative e dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti e le pratiche illegittime delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre presentiamo ricorsi al giudice civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadini stranieri con avi italiani (linea maschile e femminile) anche se residenti all'estero, specialmente in Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Stati Uniti, Etiopia, Regno Unito.
IT
Cittadinanza italiana neomaggiorenne cresciuto all'estero
01/2024
Il Tribunale riconosce che il principio per cui il requisito della residenza legale non deve essere inteso in senso esclusivamente formale è un principio introdotto a favore dei giovani nati in italia e la prova della presenza fisica continuativa in italia non può trasformarsi in un requisito ulteriore rispetto a quello dell'iscrizione anagrafica per l'acquisto della cittadinanza.
Il Tribunale riconosce poi che la ricorrente ha mantenuto la residenza in Italia anche in senso sostanziale, dato che i genitori non si sono mai trasferiti all'estero, lei è sempre tornata in italia (in realtà pochissimo ma il tribunale accoglie la tesi per cui il viaggio è molto costoso e non era materialmente possibile farglielo fare di frequente) e dopo la fine degli studi ha fatto rientro in italia, dimostrando l'esistenza del legame con il territorio che fa parte del concetto di "residenza".
Cittadinanza italiana a cittadina del Kuwait senza documenti del paese di origine
06/2023
Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana per matrimonio ad una cittadina del Kuwait, che si trovava nell'impossibilità oggettiva di produrre i richiesti documenti dal Paese di origine. Per tale motivo la sua domanda di cittadinanza era stata dichiarata inammissibile dal Consolato italiano a Londra.
Per questo aveva presentato la richiesta di cittadinanza allegando dichiarazioni sostitutive, tradotte e legalizzate. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la documentazione dedotta in giudizio fosse idonea ad assolvere agli scopi richiesti e per questo motivo ha riconosciuto la cittadinanza italiana alla ricorrente.
Cittadinanza italiana senza documenti dalla nascita
01/2024
Il tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ai 18 anni ad un ragazzo di origini rom nato e cresciuto a Roma che non aveva praticamente nessuna documentazione utile a dimostrare la sua presenza ininterrotta sul territorio italiano. In particolare per la sua domanda avevamo prodotto solo il certificato di nascita, la scheda dei vaccini e un certificato medico di un vecchio ricovero ospedaliero. Il ragazzo non ha mai avuto il pds, iscrizione anagrafica, nessun procedimento civile o penale e non ha mai frequentato le scuole. E' stato fondamentale chiedere al giudice di ascoltare le dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa e del parroco della chiesa frequentata dal ragazzo. Nel corso del procedimento poi il ragazzo ha ottenuto la protezione speciale e la residenza in via Modesta Valenti.
Cittadinanza italiana anche se il figlio ha commesso reati
12/2023
Il Tar Lazio ha ordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana nel caso del reato commesso dal figlio del richiedente in quanto ha ritenuto che la pubblica amministrazione abbia l'obligo di valutare il danno alla comunita nazionale che reca la concessione della cittadinanza al cittadino richiedente, il quale non può essere sostituito solo dal richiamo al precedente delittuoso del figlio.
Infatti il giudice si esprime nei seguenti termini: " l’obbligo di verificare in concreto che la concessione della cittadinanza non possa recare danno alla comunità nazionale. Detto precedente penale non è stato valutato nella sua oggettiva consistenza e rilevanza"
Cittadinanza italiana alla neomaggiorenne senza permesso
06/2023
Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ad una ragazza nata in Italia neomaggiorenne priva di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica continuativa, affermando in maniera chiara che il possesso del permesso di soggiorno non costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento della cittadinanza. Il Tribunale chiarisce, richiamando l'art. 33 del dl 69/2013, che "il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis".
Cittadinanza a 18 anni: è ricevibile la domanda presentata prima dei 19 anni anche se da integrare
11/2021
Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad un cittadino straniero la cui domanda era stata dichiarata irricevibile dal Comune di Roma poiché, sebbene la stessa fosse stata presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, entro lo stesso termine il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all'art.4 comma 2 L.91/92 entro i 19 anni (considerato termine ultimo dal Comune). In particolare, nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l'istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.