



Permesso di soggiorno e Visto di ingresso
Presentiamo ricorsi all' autorità giurisdizionale avverso i rigetti delle richieste di viste presentate presso le ambasciata italiane all'estero ed in particolare i visti per studio, ricongiungimento familiare, motivi umanitari, familiari di cittadini italiani, residenza elettiva. inoltre Ci occupiamo dei ricorsi al tribunale civile e al tar avverso i rigetti di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno in particolare per motivi di lavoro e studio.
Provvedimenti
06/2025
Tribunale di Roma ricongiungimento al seguito di familiare di titolare di status non si richiedono i requisiti economici e alloggiativi
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore della madre e del fratello minore di una cittadina afghana titolare dello status di rifugiata in Italia, riconoscendo il diritto al ricongiungimento familiare senza necessità di dimostrare requisiti economici. Il Giudice accerta l'illegittimità del rigetto da parte dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, la quale aveva respinto la domanda nonostante la documentazione legalizzata prodotta dalle autorità afghane in Iran e l’evidenza della vivenza a carico. La sentenza valorizza il regime probatorio agevolato previsto per i rifugiati e richiama il dovere di cooperazione delle autorità consolari, nonché il superiore interesse del minore, condannando l’Amministrazione per l’inerzia ingiustificata nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare già emessa.
06/2025
Tribunale di Roma ricongiungimento al seguito di familiare di titolare di status non si richiedono i requisiti economici e alloggiativi
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore della madre e del fratello minore di una cittadina afghana titolare dello status di rifugiata in Italia, riconoscendo il diritto al ricongiungimento familiare senza necessità di dimostrare requisiti economici. Il Giudice accerta l'illegittimità del rigetto da parte dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, la quale aveva respinto la domanda nonostante la documentazione legalizzata prodotta dalle autorità afghane in Iran e l’evidenza della vivenza a carico. La sentenza valorizza il regime probatorio agevolato previsto per i rifugiati e richiama il dovere di cooperazione delle autorità consolari, nonché il superiore interesse del minore, condannando l’Amministrazione per l’inerzia ingiustificata nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare già emessa.
06/2025
Tribunale di Roma ricongiungimento al seguito di familiare di titolare di status non si richiedono i requisiti economici e alloggiativi
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore della madre e del fratello minore di una cittadina afghana titolare dello status di rifugiata in Italia, riconoscendo il diritto al ricongiungimento familiare senza necessità di dimostrare requisiti economici. Il Giudice accerta l'illegittimità del rigetto da parte dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, la quale aveva respinto la domanda nonostante la documentazione legalizzata prodotta dalle autorità afghane in Iran e l’evidenza della vivenza a carico. La sentenza valorizza il regime probatorio agevolato previsto per i rifugiati e richiama il dovere di cooperazione delle autorità consolari, nonché il superiore interesse del minore, condannando l’Amministrazione per l’inerzia ingiustificata nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare già emessa.
06/2025
Tribunale di Roma ricongiungimento al seguito di familiare di titolare di status non si richiedono i requisiti economici e alloggiativi
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore della madre e del fratello minore di una cittadina afghana titolare dello status di rifugiata in Italia, riconoscendo il diritto al ricongiungimento familiare senza necessità di dimostrare requisiti economici. Il Giudice accerta l'illegittimità del rigetto da parte dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, la quale aveva respinto la domanda nonostante la documentazione legalizzata prodotta dalle autorità afghane in Iran e l’evidenza della vivenza a carico. La sentenza valorizza il regime probatorio agevolato previsto per i rifugiati e richiama il dovere di cooperazione delle autorità consolari, nonché il superiore interesse del minore, condannando l’Amministrazione per l’inerzia ingiustificata nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare già emessa.
05/2025
Tribunale di Roma obbligo iscrizione anagrafica per coppia di fatto
Il Tribunale di Roma ordina l'iscrizione anagrafica a favore del cittadino/a straniero privo di permesso di soggiorno che costituisce coppia di fatto (cioè hanno una stabile relazione sentimentale) con un cittadino/a italiano.
05/2025
Tribunale di Roma obbligo iscrizione anagrafica per coppia di fatto
Il Tribunale di Roma ordina l'iscrizione anagrafica a favore del cittadino/a straniero privo di permesso di soggiorno che costituisce coppia di fatto (cioè hanno una stabile relazione sentimentale) con un cittadino/a italiano.
05/2025
Tribunale di Roma obbligo iscrizione anagrafica per coppia di fatto
Il Tribunale di Roma ordina l'iscrizione anagrafica a favore del cittadino/a straniero privo di permesso di soggiorno che costituisce coppia di fatto (cioè hanno una stabile relazione sentimentale) con un cittadino/a italiano.
05/2025
Tribunale di Roma obbligo iscrizione anagrafica per coppia di fatto
Il Tribunale di Roma ordina l'iscrizione anagrafica a favore del cittadino/a straniero privo di permesso di soggiorno che costituisce coppia di fatto (cioè hanno una stabile relazione sentimentale) con un cittadino/a italiano.
10/2021
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
10/2021
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
10/2021
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
10/2021
Il biglietto di pullman e visto di ingresso Schengen va valutato anche alla luce delle FAQ
Il TAR Lazio sulle prove di presenza per l'emersione 2020 ha previsto che sia il biglietto nominativo del pullman con destinazione Perugia (e passaporto con timbro di ingresso nelle frontiere Schengen in Ungheria apposto in data 06.03.2020) sia le altre prove prodotte (contratto telefonico e STP) rilevano ai fini di dimostrare la presenza anche in quanto espressamente ricomprese nelle FAQ del Ministero. Per quanto riguarda le FAQ poi il Tar sostiene che la Prefettura seppur non vincolata ad accettare le prove di presenza nominate nelle stesse, avrebbe dovuto motivare maggiormente il provvedimento che si discosta dall'interpretazione ministeriale espressa nelle FAQ, quindi sostanzialmente accoglie il ricorso per carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
02/2025
Appuntamento per visto ricongiungimento familiare, condanna indennizzo progressivo e validità della mail non certificata
La Corte di Appello di Roma fissa un paio di principi fondamentali: accerta il diritto del ricorrente alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e ordina all'Ambasciata di provvedere entro 30 giorni, stabilendo tra l'altro che la mail ordinaria (non pec), se non disconosciuta, forma piena prova di quanto in essa rappresentato e quindi è utile a dimostrare che la richiesta di visto era stata effettuata prima del trascorrere dei 6 mesi di validità del nullaosta. Inoltre la Corte di appello condanna ex art. 614bis cpc al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
02/2025
Appuntamento per visto ricongiungimento familiare, condanna indennizzo progressivo e validità della mail non certificata
La Corte di Appello di Roma fissa un paio di principi fondamentali: accerta il diritto del ricorrente alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e ordina all'Ambasciata di provvedere entro 30 giorni, stabilendo tra l'altro che la mail ordinaria (non pec), se non disconosciuta, forma piena prova di quanto in essa rappresentato e quindi è utile a dimostrare che la richiesta di visto era stata effettuata prima del trascorrere dei 6 mesi di validità del nullaosta. Inoltre la Corte di appello condanna ex art. 614bis cpc al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
02/2025
Appuntamento per visto ricongiungimento familiare, condanna indennizzo progressivo e validità della mail non certificata
La Corte di Appello di Roma fissa un paio di principi fondamentali: accerta il diritto del ricorrente alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e ordina all'Ambasciata di provvedere entro 30 giorni, stabilendo tra l'altro che la mail ordinaria (non pec), se non disconosciuta, forma piena prova di quanto in essa rappresentato e quindi è utile a dimostrare che la richiesta di visto era stata effettuata prima del trascorrere dei 6 mesi di validità del nullaosta. Inoltre la Corte di appello condanna ex art. 614bis cpc al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
02/2025
Appuntamento per visto ricongiungimento familiare, condanna indennizzo progressivo e validità della mail non certificata
La Corte di Appello di Roma fissa un paio di principi fondamentali: accerta il diritto del ricorrente alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e ordina all'Ambasciata di provvedere entro 30 giorni, stabilendo tra l'altro che la mail ordinaria (non pec), se non disconosciuta, forma piena prova di quanto in essa rappresentato e quindi è utile a dimostrare che la richiesta di visto era stata effettuata prima del trascorrere dei 6 mesi di validità del nullaosta. Inoltre la Corte di appello condanna ex art. 614bis cpc al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
03/2025
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio del visto per ricongiungimento anche senza nullaosta
A seguito di silenzio della Prefettura di Roma sulla richiesta di nullaosta di ricongiungimento, e' stata presentata la richiesta di visto all'ambasciata italiana a Dhaka e a fronte del silenzio anche di quest'ultima e' stato proposto ricorso e Il Tribunale ha ordinato direttamente all'ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nullaosta della Prefettura.
03/2025
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio del visto per ricongiungimento anche senza nullaosta
A seguito di silenzio della Prefettura di Roma sulla richiesta di nullaosta di ricongiungimento, e' stata presentata la richiesta di visto all'ambasciata italiana a Dhaka e a fronte del silenzio anche di quest'ultima e' stato proposto ricorso e Il Tribunale ha ordinato direttamente all'ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nullaosta della Prefettura.
03/2025
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio del visto per ricongiungimento anche senza nullaosta
A seguito di silenzio della Prefettura di Roma sulla richiesta di nullaosta di ricongiungimento, e' stata presentata la richiesta di visto all'ambasciata italiana a Dhaka e a fronte del silenzio anche di quest'ultima e' stato proposto ricorso e Il Tribunale ha ordinato direttamente all'ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nullaosta della Prefettura.
03/2025
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio del visto per ricongiungimento anche senza nullaosta
A seguito di silenzio della Prefettura di Roma sulla richiesta di nullaosta di ricongiungimento, e' stata presentata la richiesta di visto all'ambasciata italiana a Dhaka e a fronte del silenzio anche di quest'ultima e' stato proposto ricorso e Il Tribunale ha ordinato direttamente all'ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nullaosta della Prefettura.
06/2021
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020. La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
06/2021
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020. La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
06/2021
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020. La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
06/2021
Diritto di accesso ai pareri emanati durante la procedura di emersione/sanatoria
La Commissione Nazionale per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ha dichiarato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai vari pareri che vengono emanati durante la procedura di emersione/sanatoria del giugno 2020. La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
05/2021
Formazioni online
Oltre ai corsi intensivi dedicati alla emersione sono stati organizzati vari eventi divulgativi sulla procedura di emersione nel corso del 2020, a cui hanno partecipato avvocati ed operatori.
05/2021
Formazioni online
Oltre ai corsi intensivi dedicati alla emersione sono stati organizzati vari eventi divulgativi sulla procedura di emersione nel corso del 2020, a cui hanno partecipato avvocati ed operatori.
05/2021
Formazioni online
Oltre ai corsi intensivi dedicati alla emersione sono stati organizzati vari eventi divulgativi sulla procedura di emersione nel corso del 2020, a cui hanno partecipato avvocati ed operatori.
05/2021
Formazioni online
Oltre ai corsi intensivi dedicati alla emersione sono stati organizzati vari eventi divulgativi sulla procedura di emersione nel corso del 2020, a cui hanno partecipato avvocati ed operatori.
10/2024
La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso
Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.
10/2024
La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso
Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.
10/2024
La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso
Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.
10/2024
La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso
Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.
12/2024
Risarcimento danni per ritardo
Il Tribunale di Roma condanna la PA a pagare 10.000 euro di danni morali e 6.000 di danni patrimoniali (per mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento) per il ritardo di 12 mesi nel rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (il dies a quo viene individuato nel giorno successivo ai 60 gg sanciti per il rilascio). Si tratta di un risarcimento art. 2043 c.c. dove il ritardo è considerato illegittimo tanto più perchè attinente alla protezione internazionale e il danno ingiusto comprovato dalla vulnerabilità dei ricorrenti. L'elemento psicologico viene individuato nell'ingiustificabile ritardo.
12/2024
Risarcimento danni per ritardo
Il Tribunale di Roma condanna la PA a pagare 10.000 euro di danni morali e 6.000 di danni patrimoniali (per mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento) per il ritardo di 12 mesi nel rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (il dies a quo viene individuato nel giorno successivo ai 60 gg sanciti per il rilascio). Si tratta di un risarcimento art. 2043 c.c. dove il ritardo è considerato illegittimo tanto più perchè attinente alla protezione internazionale e il danno ingiusto comprovato dalla vulnerabilità dei ricorrenti. L'elemento psicologico viene individuato nell'ingiustificabile ritardo.
12/2024
Risarcimento danni per ritardo
Il Tribunale di Roma condanna la PA a pagare 10.000 euro di danni morali e 6.000 di danni patrimoniali (per mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento) per il ritardo di 12 mesi nel rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (il dies a quo viene individuato nel giorno successivo ai 60 gg sanciti per il rilascio). Si tratta di un risarcimento art. 2043 c.c. dove il ritardo è considerato illegittimo tanto più perchè attinente alla protezione internazionale e il danno ingiusto comprovato dalla vulnerabilità dei ricorrenti. L'elemento psicologico viene individuato nell'ingiustificabile ritardo.
12/2024
Risarcimento danni per ritardo
Il Tribunale di Roma condanna la PA a pagare 10.000 euro di danni morali e 6.000 di danni patrimoniali (per mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento) per il ritardo di 12 mesi nel rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (il dies a quo viene individuato nel giorno successivo ai 60 gg sanciti per il rilascio). Si tratta di un risarcimento art. 2043 c.c. dove il ritardo è considerato illegittimo tanto più perchè attinente alla protezione internazionale e il danno ingiusto comprovato dalla vulnerabilità dei ricorrenti. L'elemento psicologico viene individuato nell'ingiustificabile ritardo.
05/2021
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
05/2021
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
05/2021
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.
05/2021
Il Tar sulla dimostrazione della presenza dello straniero dopo rigetto della Prefettura
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.La lavoratrice straniera, una volta venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, si è vista negare l’accesso ai documenti inerenti la procedura, richiesti al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.

Studio Antartide offre consulenza legale su immigrazione e protezione internazionale a Roma. Specialisti in attività giudiziali e stragiudiziali.
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